Fondamentale per il giurista è il principio di non discriminazione del documento informatico, introdotto da eIADS e ripreso dal CAD. In passato gli avvocati si sono scontrati con pronunce di inesistenza giuridica relative ad una notifica a mezzo PEC ovvero ad un deposito telematico sulla base del fatto che non erano state rispettate delle formalità previste dalle norme del processo telematico. Ebbene, ora queste pronunce sono contrarie al principio di non discriminazione del documento elettronico
L’art. 2 del nuovo CAD (finalità ed ambito di applicazione) prevede che “ Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico ”.
Sono previste altre due importanti eccezioni: le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica nel processo rimangono disciplinate dalla normativa, anche regolamentare, del processo telematico sia per l’efficacia dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica (art. 21, co. 2), sia per le modalità di identificazione elettronica (art. 64, cp. 2 septies).
Cosa cambia, quindi, per il settore giustizia?
Se da un punto di vista processuale-telematico il quadro normativo del processo telematico rimane pertanto il medesimo, così non può dirsi per l’efficacia giuridica e per il valore probatorio dei documenti elettronici depositati in un procedimento giudiziario.
Non solo, infatti, le nuove norme cambiano il volto al documento informatico rafforzandone l’efficacia dichiarativa e probatoria laddove associato ad una firma elettronica, ma stabiliscono nuovi concetti (introdotti prevalentemente dal Regolamento eIDAS, che dev’essere letto in stretta correlazione al nuovo CAD) tra i quali quelli di sigillo elettronico, di recapito certificato e di contrassegno, nonché è prevista la possibilità di produrre documenti con effetto giuridico in un contesto di identificazione elettronica come quello di SPID.
La firma elettronica non è più “un mezzo di identificazione informatica” com’era nella definizione del CAD ante riforma, bensì un insieme di dati elettronici “utilizzati dal firmatario per firmare” e il documento informatico al quale è apposta una firma elettronica, a norma del nuovo CAD, soddisfa il requisito della forma scritta.