SOMMARIO
Il quadro normativo | La funzione dei pubblici elenchi e i correttivi operati dalla l. n. 228/2012 | Conseguenze della notifica telematica ad un indirizzo PEC non estratto dai pubblici elenchi | In conclusione |
Una lettura improntata a principi di rango costituzionale quali l’uguaglianza, la parità delle parti e la buona amministrazione dovrebbe comportare che la notifica in proprio posta in essere dall’avvocato a mezzo PEC a norma dell’art. 3-bis della l. n. 53/1994 ad un indirizzo PEC non estratto da un pubblico elenco dovrebbe ritenersi valida e rilevante agli effetti di legge ma una interpretazione letterale delle norme comporta che essa è da considerarsi nulla.