Gli avvocati possono proteggere la privacy dei propri clienti evitando le riproduzioni della sentenza con il nome e cognome della parte assistita.
In un momento storico come questo dove è facilissimo trovare moltissime sentenze on line, proteggere la privacy dei propri clienti, in determinate situazioni, diventa un obbligo per tutti gli avvocati. Come fare? Basta un’istanza che si può inserire anche nelle conclusionali (o anche separatamente purché presentata prima che sia definito il giudizio) come quella seguente:
«A norma dell’art. 52 del Codice della Privacy e delle linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica del 2/12/2010 del Garante per la Privacy, si fa istanza affinché, in considerazione dei [motivare l’istanza, poiché in essa l’interessato deve specificare i “motivi legittimi” che la giustificano, quali la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio o la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento – ad esempio: in considerazione dei dati sanitari/sensibili dell’attore] ai quali sarà probabilmente fatto richiamo nella sentenza, vangano date istruzioni alla cancelleria o alla segreteria di riportare in fase di pubblicazione della sentenza annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte attrice».